remtene formazione e consulenza latte

La dicitura “prodotti a base di latte” comprende sia i prodotti lattiero-caseari, ovvero i prodotti derivati esclusivamente dal latte con l’aggiunta eventuale delle sostanze necessarie alla loro fabbricazione, sia i prodotti composti di latte, cioè i prodotti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un costituente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario è parte essenziale.
Il Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento europeo all’articolo 19 prevede l’omissione dell’elenco degli ingredienti per i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi.
L’articolo 26 del suddetto Regolamento sancisce inoltre come obbligatoria, entro il 13/12/2014, l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza per numerosi alimenti tra cui il latte ed il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari.
Secondo il Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d’igiene degli alimenti d’origine animale, l’articolo 1, paragrafo 2 stabilisce che i prodotti trasformati d’origine animale utilizzati per preparare alimenti che contengono sia prodotti d’origine vegetale sia prodotti trasformati d’origine animale – anche se sono esclusi dal campo d’applicazione del regolamento – devono essere ottenuti e manipolati conformemente ai requisiti fissati dal medesimo regolamento.
L’aggiunta di un prodotto d’origine vegetale a un prodotto trasformato d’origine animale non implica però necessariamente che il prodotto alimentare così ricavato rientri nel campo d’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

 

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