
All’interno del settore che comprende la prevenzione e la sicurezza aziendale, il medico competente ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria in base all’Art. 40 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., Allegato 3B.
Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento.
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha predisposto un applicativo web in base all’intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l’inserimento dei dati così come previsto dall’allegato II (Allegato 3B del D.Lgs. 81/2008) del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2012.
Il medico competente ha il compito di:
- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria obbligatoria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il luogo di custodia (medico o azienda) deve essere concordato tra medico e datore di lavoro;
- consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- consegnare al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria che lo riguarda informandolo circa la necessità di conservare la documentazione stessa;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa sulla base della valutazione dei rischi, dandone in quest’ultimo caso comunicazione al datore di lavoro che provvederà ad annotare la diversa periodicità sul Documento di Valutazione dei Rischi;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione di cui all’articolo 35, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Il Datore di Lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il DLgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.
La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto. Ad esempio la sanzione prevista per la mancata nomina del medico consiste nell’ammenda da 1.644 a 6.576 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.
In particolare sono soggetti all’obbligo:
- i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
- i soci lavoratori;
- gli associati in partecipazione;
- i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (“stage aziendali”).
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria:
- nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente;
- qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
I casi previsti dalla normativa si riferiscono nello specifico all’esposizione a rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), biologica.
In alcuni casi definire l’esistenza dell’obbligo è semplice in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un agente di rischio (ad esempio i cancerogeni).
Nella maggior parte dei casi, invece, l’obbligo emerge dalla valutazione della situazione di rischio e sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria.
Per alcuni agenti di rischio (ad esempio il rumore e le vibrazioni), per i quali sussiste un obbligo di misurare l’esposizione con strumentazione, l’obbligo scatta solo al superamento di valori definiti, mentre per altri (in particolare nel caso di esposizione ad agenti chimici) la definizione dell’obbligo è meno chiara e va preceduta da un’accurata valutazione del rischio.
In particolare non è semplice definire in maniera assoluta l’esistenza dell’obbligo nei casi in cui vi sono mansioni che espongono il lavoratore ad una molteplicità di fattori di rischio, ma di bassa consistenza.
La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.
Dal punto di vista dei tempi di effettuazione la norma prevede:
- visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione. Poiché condiziona l’effettivo inizio dell’attività lavorativa si consiglia di contattare il medico prima dell’assunzione in maniera tale che la visita possa essere programmata immediatamente a ridosso dell’assunzione. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre-assuntiva, su scelta del datore di lavoro o dal medico competente;
- visita medica periodica: è diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità degli accertamenti, qualora non sia specificata dalla normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, salvo diversa indicazione del medico competente, o di provvedimento motivato dell’organo di vigilanza;
- visita medica in occasione del cambio della mansione: è diretta a verificare l’idoneità della mansione specifica. In questo caso sarà onere del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico aziendale l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate, affinché il medico competente possa procedere alla visita preventiva di idoneità obbligatoria;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: solo nei casi specifici previsti dalla normativa.
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Al Datore di Lavoro spetta il ruolo di attivare la sorveglianza sanitaria, di mettere il medico competente nelle condizioni ideali per operare e di controllare che il medico svolga correttamente il compito affidatogli.
Nello specifico è compito del Datore di Lavoro:
- nominare il medico competente – si ricorda in proposito che in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria il nominativo del medico va indicato nel documento di valutazione dei rischi, documento che sua volta il medico deve sottoscrivere essendo tra i soggetti che collaborano all’effettuazione della valutazione dei rischi;
- comunicare al medico tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del compito: notizie sul ciclo produttivo, sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione – assunzione di nuovi addetti, cambiamenti di mansione, dimissioni di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (per consentire al medico di adempiere tempestivamente ai suoi obblighi);
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- richiedere al medico l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (ad esempio sollecitare il medico formalmente nel caso in cui non rispetti la programmazione delle visite);
- sostenere tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria.